TITOLO: Il NO della Corte Costituzionale alla legge sulla procreazione assistita

 

L'8 maggio 2009 la Corte Costituzionale ha bocciato la legge sulla procreazione assistita, entrata in vigore il 19 febbraio 2004. La sentenza costituzionale ha sostanzialmente scardinato il nucleo centrale della disciplina, eliminando o modificandone gli aspetti più radicali, i quali, sin dall'inizio, avevano suscitato le maggiori disapprovazioni sia da parte della comunità scientifica sia da parte dell'opinione pubblica.

La legge era entrata in vigore per colmare un effettivo vuoto normativo in materia procreativa, in quanto fino al  2004 esistevano solo regolamenti frammentari, di carattere amministrativo che cercavano di disciplinare alcuni aspetti specifici delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Questa legge è intervenuta - in un clima di accesi dibattiti e forti tensioni politiche - per dare una sistemazione organica alla materia, come in gran parte d'Europa era già stato fatto.

La legge però non è riuscita a comporre tutte le posizioni in gioco, bensì si è orientata su una prospettiva dichiaratamente ispirata alla sacralità della vita, e alla salvaguardia assoluta del concepito, a discapito della salute della donna.

Tale sbilanciamento è facilmente percepibile: si traduce, infatti,  in una serie di disposizioni di legge che obbligano la donna a sottoporsi ad interventi - spesso invasivi - al fine di tutelare la vita "embrionale" in modo assoluto.

Oggi, la Corte Costituzionale ha - finalmente -  dichiarato illegittime alcune disposizioni (art. 14 commi 2 e 3 ) che specificamente imponevano una produzione di un massimo di 3 embrioni ed un loro contestuale impianto nel corpo della donna, senza prevedere che il trasferimento dovesse avvenire senza pregiudizio per la salute della donna stessa.

Dichiarando incostituzionali tali disposizioni la Corte ha scardinato l'intera normativa, in quanto ha ridimensionato quella tutela incondizionata che precedentemente si perseguiva a favore dell'embrione, aprendo una strada alla salvaguardia della salute e della dignità della donna, nonchè della coppia che si rivolge alle tecniche di procreazione assistita  per poter concepire un figlio.

Il giudizio di illegittimità della Corte costituzionale si è naturalmente fondato sul confronto fra le disposizioni prescritte dalla legge 40/2004 e i valori costituzionali di riferimento: in particolare gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, che tutelano rispettivamente la dignità sociale dell'uomo, l'uguaglianza di trattamento e il diritto alla salute.

Il limite che era stato posto, relativamente alla produzione di un massimo di 3 embrioni per ciclo, determinava una serie di problemi sia di natura medico-sanitaria, sia di dignità sociale.

La produzione di ovociti, nelle donne con problemi di sterilità avviene infatti a seguito di "stimolazioni ovariche", anche dette “bombardamenti ormonali” (espressione che forse rende meglio l'idea dell'impatto che tali terapie hanno sul corpo della donna). A seguito di tali trattamenti la donna può produrre anche 10 - 15 ovociti che - naturalmente - non possono essere tutti contestualmente impiantati. Ne deriva che di questi solamente 3 potevano essere fecondati in quanto l'art. 14 comma 2 della legge (oggi modificato dalla Corte) imponeva che tutti gli embrioni prodotti (massimo tre) dovessero essere contestualmente impiantati. Cosa succedeva a questo punto? Gli altri ovociti prodotti dalla donna a seguito della stimolazione ovarica venivano buttati (la tecnica del congelamento degli ovociti, infatti, al contrario di quella degli embrioni è ancora in fase sperimentale).

A sua volta questo comportava che se i tre embrioni non avessero condotto a nessuna gravidanza, la donna si sarebbe dovuta sottoporre nuovamente ad un ciclo ormonale, con tutte le sofferenze che questo comporta. Il motivo di tale limite è facilmente rinvenibile nella volontà di non distruggere alcun embrione, né di permetterne la crioconservazione, proprio in virtù del principio ispiratore della legge 40 in base al quale l'embrione è persona.

Non solo questa disposizione ha causato delle discutibili sofferenze psico-fisiche alla donna, e quindi alla coppia, ma ha anche prodotto delle forti disuguaglianze di trattamento.

E' infatti facile intuire che una donna di 20 anni che ricorre alle tecniche di procreazione assistita, ha un potenziale di fertilità sicuramente superiore a quello di una donna di 40; il numero di tre embrioni dunque riserva un trattamento uguale a situazioni assolutamente differenti con il rischio che nelle donne più giovani si verifichino gravidanze plurigemellari e in quelle più mature non siano neppure sufficienti tre embrioni.

Queste considerazioni, di carattere medico-sanitario da una parte e di ragionevolezza dall'altra, hanno indotto la Corte ad eliminare la parte in cui la legge 40 prevedeva che le tecniche di procreazione assistita non “devono creare un numero di embrioni (...) superiore a tre”.

Oggi, dunque, gli embrioni che non vengono immediatamente trasferiti nell'utero possono essere crioconservati, evitando così la necessità di sottoporre la donna ad ulteriori stimolazioni in caso di un insuccesso iniziale.

La Corte ha anche dichiarato incostituzionale il comma 3 dell'art. 14 laddove non prevedeva che il trasferimento degli embrioni dovesse avvenire senza pregiudizio per la salute della donna.

Nonostante il comma 1 dell'art. 14 (divieto di soppressione e crioconservazione) sia rimasto intatto, la stessa Corte prevede che implicitamente questo venga derogato ogni qualvolta non si possano impiantare contestualmente tutti gli embrioni prodotti. L'abbattimento del limite dei 3 embrioni ha dunque comportato, come logica conseguenza, l'ingresso, ancora timido, di ipotesi per cui sarà possibile la crioconservazione di embrioni umani.

In attesa che alla Corte costituzionale pervengano altre questioni sollevate dai Tribunali italiani, tra cui quella relativa alla diagnosi preimpianto, non possiamo intanto non constare il merito di tale sentenza, che ha ricondotto la legge sulla procreazione assistita sulla strada della legalità e del rispetto della donna.

Francesca Re

(Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Penale all'Università di Roma Tor Vergata)